Cambio di residenza in tempo reale - Nuove disposizioni
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche relative al cambio di residenza con provenienza da un altro comune o dall'estero, nonché relative al cambio di abitazione all'interno del comune e al trasferimento di residenza all'estero.
Si precisa che nulla è variato in merito al requisito della dimora abituale, che è fondamentale ai fini della richiesta di iscrizione o variazione anagrafica.
Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 9 maggio 2012.
I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche di cui sopra attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno e disponibili qui in allegato. Detti moduli dovranno essere compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie. Inoltre, alla dichiarazione resa, deve essere allegata la copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Si precisa che l'indicazione, nella dichiarazione di residenza, dei dati relativi alle patenti ed alle targhe dei veicoli consentono l'aggiornamento degli stessi, da parte della MCTC, contestualmente al cambio di residenza.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica di cambio di residenza, la documentazione indicata nell'ALLEGATO A).
I cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica di cambio di residenza, la documentazione indicata nell'ALLEGATO B).
Inoltre i cittadini provenienti da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, devono allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Le suddette dichiarazioni anagrafiche potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
- direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune di Prezza (AQ) negli orari di apertura al pubblico;
- mediante Raccomandata, indirizzata a: Comune di Prezza - Ufficio Anagrafe – Via Giovannucci Nazareno - 67030 Prezza (AQ);
- tramite fax al n. 086445246;
- per posta elettronica semplice al seguente indirizzo: demografici.prezza@libero.it;
- per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.comunediprezza@pec.it;
La trasmissione telematica di cui agli ultimi due punti è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
ITER SEGUITO DALL'UFFICIO ANAGRAFE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
In seguito alla dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse e a richiedere al comune di precedente iscrizione anagrafica la relativa cancellazione. Inoltre provvederà entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, ad accertare i requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (in particolare l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine, se non viene effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione si intende confermata.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, si potranno ottenere le restanti certificazioni. A tal proposito si ricorda che la Legge 183/2011 prevede che le certificazioni anagrafiche possono essere prodotte solo a soggetti privati; per le pubbliche amministrazioni e per gli enti gestori di servizi pubblici è prevista l'autocertificazione.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
L'articolo 5 comma 4 del decreto-legge in esame prevede che qualora la dichiarazione resa dal cittadino non corrisponda al vero, si debbano applicare gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace con conseguente segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
Allegati
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Allegato A).pdf
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Allegato B).pdf
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Allegato 1).doc
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Allegato 2).doc
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Regione Abruzzo
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